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Ravvedimento operoso

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Il ravvedimento operoso è una procedura attraverso la quale il contribuente pu ò sanare gli errori o le omissioni commesse nella presentazione della dichiarazione dei redditi, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per il ritardo. In pratica, il contribuente pu ò presentare la dichiarazione corretta e pagare una sanzione ridotta entro un termine stabilito, evitando cos ì sanzioni pi ù severe e verifiche fiscali. Il ravvedimento operoso si applica in diverse situazioni, ad esempio per il mancato pagamento di imposte, la presentazione tardiva di dichiarazioni, l'omessa presentazione di fatture o ricevute fiscali.  


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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

I contribuenti che non abbiano provveduto al versamento del tributo possono pagare l'importo dovuto, contestualmente alle sanzioni in misura ridotta e agli interessi, senza limiti temporali.

Anche i contribuenti   che hanno presentato una dichiarazione inesatta o infedele (e di conseguenza hanno versato una imposta inferiore), possono beneficiare dell'istituto del ravvedimento e della riduzione delle sanzioni, senza limite temporale.

Descrizione

Il ravvedimento operoso è una procedura attraverso la quale il contribuente può sanare gli errori o le omissioni commesse nella presentazione della dichiarazione dei redditi, pagando una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per il ritardo. In pratica, il contribuente può presentare la dichiarazione corretta e pagare una sanzione ridotta entro un termine stabilito, evitando cos ì sanzioni pi ù severe e verifiche fiscali. Il ravvedimento operoso si applica in diverse situazioni, ad esempio per il mancato pagamento di imposte, la presentazione tardiva di dichiarazioni, l'omessa presentazione di fatture o ricevute fiscali.

 

Come fare

Una volta entrato nel portale del Comune accedi all'"Area personale" mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns);

  • clicca su "Sportello del cittadino";
  • seleziona "Tributi e catasto ";
  • cerca l'istanza "Ravvedimento operoso";
  • clicca su "Ravvedimento operoso";
  • vai nella pagina, clicca su "Presenta istanza" e compila il modello seguendo le indicazioni;
  • clicca su "Salva";
  • allega i documenti richiesti.

 

Cosa serve

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 (ordinario o semplificato) e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello scelto.

Si precisa che le sanzioni e gli interessi per ravvedimento operoso vanno versati unitamente all'imposta dovuta, cos ì come indicato dall'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di accertamento   d'imposta con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti nel Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie del Comune di Rimini.

Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente all'Ufficio competente per il rispettivo tributo IMU/TARI/IDS.

In caso di ravvedimento operoso per il tributo IMU, si invita a comunicare per iscritto all'ufficio competente l'avvenuta effettuazione del "ravvedimento operoso" preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, ed allegando al medesimo la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.

 

Cosa si ottiene

Il ravvedimento operoso consente al contribuente di sanare gli errori o le omissioni commesse nella presentazione della dichiarazione dei redditi, evitando sanzioni pi ù severe e verifiche fiscali. In particolare, il contribuente che aderisce alla procedura di ravvedimento operoso può beneficiare di una riduzione della sanzione prevista per il ritardo o l'omissione, a condizione che questa sia pagata entro un termine stabilito. Inoltre, il ravvedimento operoso può consentire al contribuente di evitare la denuncia all'Agenzia delle Entrate e di regolarizzare la propria posizione fiscale, riducendo cos ì il rischio di futuri contenziosi con l'amministrazione finanziaria.

 

Tempi e scadenze

5giorni

Presa in carico

Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

10giorni

Eventuale richiesta di integrazioni

Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

30giorni

Conclusione del procedimento

Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Accedi al servizio

Servizio non disponibile online tramite questo portale

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Gli errori, le omissioni e i versamenti mancanti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

  • dell'imposta dovuta;
  • degli interessi,   calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
  • della sanzione in misura ridotta.

La sanzione viene ridotta in base al ritardo con cui viene effettuato il pagamento.

Per la fattispecie di   omesso versamento :

  • regolarizzazione entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza (ravvedimento sprint):   la sanzione è pari al 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo. (Ad esempio se la regolarizzazione avviene il quarto giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 4 = 0,4%. Se la regolarizzazione avviene il quattordicesimo giorno la sanzione sarà pari a: 0,1% x 14 = 1,4%);
  • regolarizzazione dal quindicesimo al trentesimo giorno (ravvedimento breve):   la sanzione prevista è pari al 1,5% (1/10   del 15%)   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla normale scadenza:   la sanzione è pari al 1,67% (1/9   del 15%)   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre 90 giorni dalla normale scadenza ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore:   la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%)   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.;
  • regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è  stata commessa la violazione ovvero, quando non è  prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:   sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è  stata commessa la violazione ovvero, quando non è  prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore:   sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per la fattispecie di   infedele dichiarazione :

  • regolarizzazione entro 90 giorni dalla normale scadenza:   la sanzione è pari al 5,56% (1/9 del 50%)   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione   entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è  stata commessa la violazione ovvero, quando non è  prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore:   sanzioni ridotte al 6,25% (pari ad 1/8 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è  stata commessa la violazione ovvero, quando non è  prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:   sanzioni ridotte al 7,14% (pari ad 1/7 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  • regolarizzazione   oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è  stata commessa la violazione ovvero, quando non è  prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzioni ridotte al 8,33% (pari ad 1/6 del 50%) ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo.

Per la fattispecie di   omessa dichiarazione :

  • regolarizzazione entro 30 giorni:   la sanzione prevista è pari al 5% (1/10   del 50%)   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta: sanzione in misura fissa di 2,00 euro.
  • regolarizzazione entro il novantesimo giorno:   la sanzione prevista è pari al 10% (1/10   del 100%)   ed interessi legali calcolati a giorni di ritardo, con contestuale presentazione della dichiarazione. In mancanza di imposta dovuta sanzione in misura fissa di 5,00 euro.

Calcolo degli interessi

Gli interessi vanno calcolati a giorni in base al tasso legale (articolo 1284 del codice civile) applicabile:

  • dal 1 gennaio 2017   il tasso di interesse legale è fissato   nella misura dello   0,1%   (Decreto   Ministeriale 07 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale   n. 291 del 14/12/2016).
  • dal 1 gennaio 2018   il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello   0,3%   (Decreto Ministeriale 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017);
  • dal 1 gennaio 2019   il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello   0,8%   (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15/12/2018).
  • dal 1 gennaio 2020   il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello   0,05%   (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14/12/2019).
  • dal 1 gennaio 2021   il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello   0,01%   (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11   dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310   del 15/12/2020).
  • dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dello 1,25% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021).
  • dal 1 gennaio 2023   il tasso di interesse legale è fissato nella misura del   5% in ragione d'anno (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292   del 15/12/2022).

 

Condizioni di servizio

Canale fisico

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Documenti

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Ulteriori documenti allegati

Contatti

Ufficio Tributi

Sede comunale

75028 Piazza M. SS. di Anglona, 1, Tursi, Matera, Basilicata, 75028, Italia

PEC: comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it

Email: areacontabile@comune.tursi.mt.it

Telefono: +39 0835 198 051 2

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