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Permessi e documenti

Cambio di nome e cognome

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Servizio non attivo

Aggiornamento del sistema

I cittadini italiani possono cambiare o aggiungere un cognome o un nome oppure modificare il cognome in alcuni casi particolari.


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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a:

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Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta

Descrizione

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La domanda di cambiamento di nome e/o cognome deve essere presentata “al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce”.
Ciò ti consente di poter formulare la richiesta anche nel luogo di nascita ovvero in quello dove e stata dichiarata la nascita.
In caso di domanda relativa a minori, la medesima va normalmente presentata da entrambi i genitori. In caso di comprovati gravi motivi che non consentono la presentazione congiunta, ovvero quando appare evidente l’interesse del minore all’accoglimento della domanda.
La medesima può anche essere presentata da un solo genitore, nei limiti e con le modalità previste dalla circolare 12 novembre 2008 n. 15, e si provvederà, sempre, in tal caso, alla notifica del decreto di autorizzazione all’altro genitore che esercita la potestà genitoriale, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 90, nel testo risultante dalla modifica legislativa.
La domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica (di cui al comma 2 dell’art. 89 che resta invariato) ed devi obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta.

 

Come fare

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Una volta entrato nel portale del Comune accedi all'"Area personale" mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), Carta dIdentità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns);

  • clicca su "Sportello del cittadino";
  • seleziona "Servizi Demografici";
  • cerca l'istanza "Cambio di nome e cognome";
  • clicca su "Cambio di nome e cognome";
  • vai nella pagina, clicca su "Presenta istanza" e compila il modello seguendo le indicazioni;
  • clicca su "Salva";
  • allega i documenti richiesti.

Cosa serve

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Richiesta effettuata al prefetto

    Cosa si ottiene

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    Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere, per trenta giorni consecutivi, all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda.

    La legge statuisce che chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda, con un atto notificato al prefetto, entro il termine di trenta giorni dalla data dellultima affissione ovvero dalla data dellultima notificazione alle persone interessate.

    Trascorso trenta giorni dalla data dellultima affissione ovvero dalla data dellultima notificazione alle persone interessate, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dellavviso con la relazione attestante leseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

    Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

    Tempi e scadenze

    5giorni

    Presa in carico

    Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

    10giorni

    Eventuale richiesta di integrazioni

    Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

    30giorni

    Conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

    5giorni

    Presa in carico

    Dopo aver presentato la tua richiesta, il comune avvia il procedimento e prenderà in carico la tua domanda in 5 giorni.

    10giorni

    Eventuale richiesta di integrazioni

    Durante l'istruttoria, potrebbero essere necessarie integrazioni. Il comune ti invierà una richiesta di integrazioni entro 10 giorni dall'avvio del procedimento.

    30giorni

    Conclusione del procedimento

    Il procedimento amministrativo sarà concluso entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

    Quanto costa

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    Le domande e i provvedimenti, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa.

    Accedi al servizio

    Servizio non disponibile online tramite questo portale

    Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

    Casi particolari

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    Si precisa che per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

    Infine, con l’approvazione del Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie si sono rese operative una serie di norme che prevedono benefici a favore degli orfani di crimini domestici minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Collegato al Regolamento si ricorda, per specifico interesse degli Ufficiali di Stato Civile, che dal 16 febbraio 2018 è in vigore la legge 4/2018 - "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" (G.U. n. 26 del 10 febbraio   2018): nel dettaglio, l’art. 13 concerne il "cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici", in base al quale i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575 (Omicidio) aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

    Ulteriori informazioni

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    Normativa di riferimento

    • DPR 396/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, con le modifiche, apportate dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 entrate in vigore dal 9 luglio 2012, nello specifico nel Titolo X - Dei cambiamenti e delle modificazioni del nome e del cognome - Artt. 89 – 94;
    • Legge 11 gennaio 2018, n.4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici";
    • Decreto 21 maggio 2020, n. 71 Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

    Condizioni di servizio

    Canale fisico

    Nessun risultato

    Documenti

    [Collassa]
    Richiesta cambiamento cognome
    Domanda

    Avviso di modificazione del nome o del cognome

    Scarica modello
    Domanda

    Lettera all'Ufficiale di stato civile per modificazione del nome e/o del cognome

    Scarica modello
    Domanda

    Richiesta pubblicazione avviso modifica nome o cognome

    Scarica modello
    Domanda

    Richiesta modifica nome e/o cognome proprio

    Scarica modello
    [Espandi]
    Richiesta di modificazione del nome e/o del cognome proprio o del figlio minorenne

    Contatti

    Ufficio Demografici

    Sede comunale

    75028 Piazza M. SS. di Anglona, 1, Tursi, Matera, Basilicata, 75028, Italia

    PEC: comune.tursi@cert.ruparbasilicata.it

    Email: ufficiopersonale@comune.tursi.mt.it

    Telefono: +39 0835 198 051 3

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