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Quesito:
Sono valide le dimissioni, tutte prive dell'autentica richiesta, presentate nel complesso da nove Consiglieri comunali e rese attraverso la consegna all'Ufficio protocollo dell'Ente comunale, per mezzo di uno dei nove, di un atto, privo di delega, con il quale contestualmente gli altri otto componenti del consesso consiliare rassegnavano le proprie dimissioni?
Risposta: NO
Come noto, l'articolo 3 del D.L. 80/2004 convertito con legge 140/2000, ha previsto un rafforzamento delle modalità formali per la presentazione delle dimissioni al fine di garantirne certezza e veridicità.
A seguito di questa modifica legislativa le dimissioni devono essere presentate personalmente o tramite persona appositamente delegata, con atto autenticato e assunte al protocollo dell'Ente locale nell'ordine temporale di presentazione.
Le modalità formali previste dalle norme citate, ancor più rafforzate dalla modifica legislativa, evidenziano l'essenzialità del supporto documentale e, quindi, l'imprescindibilità della forma scritta e dell'acquisizione, tramite presentazione personale, al protocollo dell'Ente, dell'atto di dimissioni, fatta salva la possibilità della delega alla presentazione, purché autenticata.
Le dimissioni presentate previa osservanza delle formalità richieste sono immediatamente efficaci e irrevocabili e non assumono rilevanza giuridica termini, condizioni o motivazioni espresse.
Premesso quanto sopra, si soggiunge che da ultimo è intervenuta la sentenza 12 giugno 2007 n. 3137 del Consiglio di Stato, in base alla quale la circostanza che un Consigliere comunale abbia presentato, congiuntamente ad altri Consiglieri, le proprie dimissioni allo scopo, dichiarato o presunto, di provocare lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs 267/2000, non è idonea a incidere sulla validità ed efficacia dell'atto medesimo qualora non siano stati configurati i presupposti per lo scioglimento, a causa dell'irritualità delle dimissioni presentate dagli altri Consiglieri.
Pertanto, si ritiene che siano valide ed efficaci solo le dimissioni rese dal Consigliere presentatosi all'Ufficio protocollo dell'Ente locale, e che quindi non si siano verificate, nel caso specifico, le condizioni previste dal citato articolo 141, comma 1, lettera b) n. 3 del TUEL per poter formulare la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di cui al quesito, il quale, invece, dovrà procedere alla surroga dell'unico Consigliere comunale validamente dimessosi.